La separazione consensuale si verifica nel momento in una coppia, composta da marito e moglie, decidono, di comune accordo, che non intendono più vivere assieme e quindi decidono di porre termine agli obblighi matrimoniali che li legano.
La separazione consensuale è una ipotesi di crisi della coppia che però mantiene determinate caratteristiche, la bassa litigiosità fra i coniugi, la decisione presa assieme di concludere il matrimonio può rivelarsi meno traumatica, e soprattutto spesso non richiede l’intervento di terze persone (ad esempio un giudice) per decidere i termini della separazione dei due coniugi.
La separazione consensuale con figli minorenni comporta quindi che i due coniugi decidono di rompere il legame matrimoniale e di tornare a vivere le loro vite: la separazione di per sé non sempre e non necessariamente porta al divorzio ma può essere anche vista come un periodo di riflessione delle parti che si prendono del tempo per pensare e per meditare anche sul futuro della famiglia. I due coniugi possono poi decidere di divorziare o di tornare assieme riconciliandosi.
Una situazione di questo tipo può avere diversi risvolti, specialmente quando la coppia ha dei figli minorenni che, ovviamente vanno affidati ai genitori.
In linea di massima, la scelta più comune nel caso di separazione consensuale è quella dell’affidamento condiviso dei figli minorenni.
Quali sono però gli istituti e le regole che la legge dispone per la tutela, nel periodo di separazione consensuale, dei figli minorenni? Noi ne abbiamo parlato con l’avvocato Michele Zuddas dello studio Zuddas, ed ecco cosa ci ha spiegato.
La separazione consensuale e i figli minori
Come abbiamo detto in genere la separazione consensuale è un procedimento che si svolge senza eccessive difficoltà perché i coniugi si trovano d’accordo e riescono ad avere un dialogo sereno, il che elimina quella litigiosità che è tipica invece delle separazioni più sofferte. I coniugi di conseguenza possono trovare e mettere per iscritto anche l’accordo che riguarda l’affido dei figli minorenni.
La prassi comunque prevede sempre come regola generale l’affidamento congiunto dei figli, e solo in casi molto particolari l’affidamento ad un solo genitore.
Nella separazione consensuale, i coniugi trovano una propria intesa personale senza l’ausilio di un giudice, e la fanno ratificare da un giudice o da un avvocato per renderla ufficiale e per evitare che ci possano essere contestazioni in futuro. Dopo sei mesi di separazione consensuale, possono quindi procedere a chiedere il divorzio.
La legge italiana dice che i genitori, in caso di separazione consensuale, dovrebbero cercare di accordarsi per l’affidamento congiunto dei figli minorenni secondo il principio della bigenitorialità, ovvero i figli minori stanno con entrambi i genitori (questo consente di far valere il loro diritto ad avere entrambe le figure genitoriali presenti nella loro vita). La normativa di riferimento è la legge 54/2006 che specifica che i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori anche nel caso di separazione (nonché con i parenti di ogni ramo genitoriale).
I giudici appoggeranno sempre la soluzione dell’affido condiviso in caso di separazione consensuale, mentre come abbiamo anticipato l’affido esclusivo ad un solo genitore è in genere ammesso solo in casi molto gravi, cioè quando uno dei due coniugi non sia assolutamente in grado di prendersi cura del figlio.
Nell’affidamento congiunto, la responsabilità genitoriale è sia del padre che della madre, i genitori (anche se separati e poi eventualmente divorziati) prendono insieme le decisioni più importanti per la vita del figlio e insieme continuano ad occuparsi del mantenimento economico del figlio.
Una volta impostato l’accordo di separazione consensuale, i due coniugi dovranno presentarsi alla macelleria del tribunale o optare (meglio ancora) per la negoziazione assistita con un avvocato divorzista.