Prima di approfondire la possibilità esistente o meno di richiedere una rateizzaizione di un decreto ingiuntivo, proviamo a comprendere in quale occasione, ad esempio, tale forma di decreto potrebbe presentarsi. Consideriamo un soggetto fisico che non ha pagato un determinato assegno, oppure una rata del mutuo di casa, o un fornitore, una cambiale e, a seguito di uno di questi comportamenti, abbia ricevuto tramite l’ufficiale giudiziario del tribunale un’ingiunzione di pagamento. L’importo dell’ingiunzione è elevato e di gran lunga superiore a quelle che sono le possibilità di pagamento del soggetto interessato. Tuttavia, quest’ultimo, non vuole rischiare in alcun modo il pignoramento. Dopo essersi consultato con il proprio difensore legale,quest’ultimo propone un dilazionamento biennale di 24 rate. La controparte, tuttavia, non intende dar luogo a nessuna trattativa, il suo scopo unico è ottenere la somma in una soluzione unica. A questo punto, quali sono effettivamente i diritti del debitore in questione? Ha la possibilità di fare una richiesta di pagamento a rate del decreto ingiuntivo che gli è stato recapitato?
Proviamo a comprendere qui di seguito quali sono le possibilità.
Come si paga un decreto ingiuntivo?
Il pagamento di un decreto ingiuntivo, come impartito dal giudice, deve avvenire entro 40 giorni dalla notifica ricevuta. In questo lasso temporale, il debitore può fare opposizione, sospendendone l’obbligo di pagamento, tuttava il giudice potrebbe rendere il decreto esecutivo in maniera provvisoria già alla prima udienza.
Quando è consentita la rateizzazione dell’importo?
La rateizzazione è una possibilità del debitore, non un suo diritto. Pertanto, la richiesta di rateizzazione è lecita, la sua concessione non è obbligatoria. Il soggetto in debitpo può provvedere a contattare un avvocato e concordare un possibile piano di rientro con il creditore. Il tutto, ricordiamolo, è rimesso alla trattativa tra le parti. Laddove queste ultime sono disposte a venirsi incontro, sarà opportuno procedere alla stipula di un atto di transazione nel quale, a fornte della possibile rinuncia all’opposizione al decreto, il soggetto debitore è obbligato a versare le somme ingiunte secondo della scadenze ben definite. In alcuni casi, per tutelarsi, il creditore può prevedere che il mancato versamento di una sola rata, comporti in maniera immediata la decadenza del beneficio della rateizzazione, potendo così richiedere il residuo in una soluzione unica.
E se il creditore non accetta la rateizzazione del decreto ingiuntivo?
Accade spesso che il soggetto creditore non dia il consenso alla rateizzazione, tuttavia, soprattutto quando si tratta di privati, conviene ad entrambe le parti la rateizzazione giacchè consente la creditore di recuperare il denaro e al debitore di non indebitarsi ulteriormente dovendo emettere cifre importanti non possedute per intero. Vi è anche un aspetto di temporalità che la rateizzazione favorisce: in caso di inadempimento, il pignoramento azionato prevede tempi di esecuzione forzata anche molto lunghi. Il tutto accompagnato dall’incertezza relativa al concreto rientro del denaro, sempre al netto di tutte le spese legali sostenute fino ad ora. Tuttavia, non tuttii creditori puntano sull’immediatezza di ricezione del denaro, proseguendo per levie del pignoramento, spesso trincerandosi dietro rigide questioni di principio.