Sono sicuro che chiunque sia in procinto di cercare per la prima volta un’apposita struttura per l’assistenza dei propri cari ormai anziani, non faccia altro che entrare in confusione a causa delle numerose sigle che ruotano intorno alle definizioni delle varie strutture sanitarie in questione. La diversificazione della nomenclatura dipende anche dalla diversificazione dei servizi prestati all’interno delle strutture.
Facciamo un po’ di chiarezza.
Prima di tutto occorre fare una distinzione tra:
- Strutture residenziali
- Strutture semi residenziali.
Le prime prevedono l’accoglienza diurna e notturna sia per tempi determinati che a tempo indeterminato, le seconde, invece, prevedono l’assistenza solamente durante il giorno.
Strutture di accoglienza e cura degli anziani
Le parole generiche per definire le strutture di accoglienza e cura degli anziani, come abbiamo anticipato, sono diverse. Le principali sono:
- Casa di riposo
- Casa famiglia
- Residenza Protetta
- Casa per Anziani
Ci appare chiaro fin da subito che capire quali siano le differenze tra nomi così generici sia tutt’altro che semplice, soprattutto per i meno esperti. Per fare più chiarezza esistono definizioni ben più specifiche:
- RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale
- RSSA – Residenza Socio Sanitaria Assistenziale
- RAA – Residenza Alberghiera Assistenziale
- RAF – Residenza Assistenziale Flessibile
- RSA / M – Residenza Sanitaria Assistenziale Medicalizzata
- CRA – Casa Residenza Anziani
- CRS – Centro Socio Riabilitativo
- CSR / D – Centro Socio Riabilitativo Diurno
- NAT (Nucleo Alzheimer Temporaneo)
- HOSPIS – Struttura Socio Sanitaria Residenziale per malati terminali convenzionata SS
- D.C.D. – Centro per deficit cognitivi e demenze
Le RSA: cosa bisogna sapere
Le RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) rappresentano senza alcun dubbio le più conosciute.
Sono strutture proprie del sistema sanitario nazionale extra ospedaliero, la cui attività è disciplinata dalla legislazione regionale e possono essere pubbliche o private.
Introdotte in Italia a partire dagli anni ‘90, a seguito della legge finanziaria per gli investimenti sanitari (L. 67/1988) il loro scopo è quello di fornire assistenza extraospedaliera ai soggetti non autosufficienti ai quali vengono offerti servizi ospedalieri, riabilitativi e alberghieri.
Lo scopo di tale intervento normativo si basava su due elementi: prima di tutto la constatazione dell’aumento degli anziani in Italia che, secondo le previsioni ISTAT, avrebbe portato entro il 2030 ad una quota di anziani ultrasettantenni di circa il 27% della popolazione, con la conseguenza di dover fornire assistenza extra-domiciliare a tutti coloro non più autosufficienti e che non trovavano all’interno delle mura domestiche adeguata assistenza, specialmente per quanto riguarda i principali aspetti medico-infermieristici.
Dovendo dare una chiara definizione di cosa sia una RSA, la più completa è racchiusa nel D.P.R. 14/01/1997 secondo cui “ Le RSA sono dei presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili al domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera modulato sulla base del modello assistenziale adottate dalle regioni e province autonome.”
Riassumendo, l’RSA offre:
- Un sistema residenziale organizzato in modo da poter rispettare i bisogni individuali di riservatezza e privacy dei pazienti ricoverati presso la struttura;
- Un’assistenza individuale volta a tutelare tutti i pazienti: parliamo quindi di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.
Dal punto di vista organizzativo e funzionale, è la Regione che esercita la vigilanza sulle RSA avvalendosi dei servizi delle unità sanitarie locali.
E per quanto riguarda l’assicurazione?
Parlando di RSA è importante soffermarci un secondo anche sull’aspetto assicurativo. Queste strutture sanitarie sono tenute a stipulare una polizza? Se si, cosa deve coprire un’assicurazione per le case di riposo?
Secondo la Legge Gelli – Bianco dell’ 8 marzo 2017, le strutture sanitarie pubbliche e private (e di conseguenza anche le RSA) devono essere provviste di un’adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, “o di altre analoghe misure“ per fronteggiare eventuali richieste di risarcimento (tipicamente si pensa ad un accantonamento di fondi).
Questo significa che una RSA è obbligata per legge a stipulare un’assicurazione che copra gli eventuali danni causati dai dipendenti che operano al suo interno.
Dall’altro lato, per quanto guarda tutti i professionisti sanitari che lavorano al suo interno, questi sono tenuti a stipulare un’assicurazione di colpa grave.